Categorie
di Esenti |
Adempimenti
da parte degli assistiti |
| Sono
esentati alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria:
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie
dalla 1^ alla 5^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità
lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla
1^ alla 5^
- Invalidi civili con una riduzione della capacità
lavorativa superiore ai 2/3
- Invalidi civili con assegno di accompagnamento
- Ciechi e sordomuti
- Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di
frequenza
- Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi
della stessa matrice e i familiari, inclusi i familiari dei
deceduti: coniuge e figli o in mancanza i genitori.
- Ex deportati nei campi di sterminio nazista.
|
Certificazione attestante
il grado di invalidità da presentare al momento della
fruizione della prestazione, ovvero attestazione di esenzione
apposta dal MMG nell’impegnativa. |
Sono
esentati alla spesa limitatamente alle prestazioni correlate
alla patologia invalidante:
- Invalidi di guerra appartenenti alle categorie
dalla 6^ alla 8^
- Invalidi per lavoro con una riduzione della capacità
lavorativa inferiore ai 2/3
- Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla
6^ alla 8^.
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Certificazione
attestante il grado di invalidità da presentare al
momento della fruizione della prestazione, ovvero attestazione
di esenzione apposta dal MMG nell’impegnativa. |
Sono esentati alla
spesa limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie
per la diagnosi e la cura delle patologie:
- I cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati.
|
Certificazione attestante
l’invalidità da presentare al momento della fruizione
della prestazione, ovvero attestazione di esenzione apposta
dal MMG nell’impegnativa. |
| Utenti
affetti da malattie croniche (D.M.329/99)
Sono esentati alla spesa limitatamente alle
prestazioni correlate alla patologia.
Il D.M. 329/99 non prevede l’esenzione
per le prestazioni finalizzate alla diagnosi. |
Attestato
di esenzione da presentare al momento della fruizione della
prestazione, rilasciato dall'azienda sanitaria, azienda ospedaliera,
istituti ed enti di cui art.4 comma 12 D.L. 502/92. |
Utenti affetti da malattie
rare (D.M.279/01)
Sono esenti dalla spesa tutte le prestazioni appropriate per
il trattamento e monitoraggio della malattia rara accertata
e per la prevenzione degli aggravamenti.
|
L’attestazione di
malattia rara è rilasciata (con deliberazione di Giunta),
dall’Azienda Ospedaliera Salesi / Umberto I –
Torrette |