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Cure
urgenti risarcite
La Corte Costituzionale in data 20.11.00 ha emesso sentenza di
incostituzionalità (n. 509) su una disciplina della Regione
Lombardia che vietava il concorso alle spese - da parte delle ASL
- per prestazioni di comprovata gravità e urgenza quando non
sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione.
Ecco, di seguito la sentenza.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo
comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5
(Disciplina dell’assistenza ospedaliera) nella parte in cui
non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture
pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le
prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non
sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano
le altre condizioni necessarie per il rimborso.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3
della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti
in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta
presso case di cura private non convenzionate e per specialità
non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché
in materia di rimborsi spese di trasporto ai soggetti sottoposti
a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso
nelle spese per l’assistenza indiretta per le prestazioni
di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile
ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni
necessarie per il rimborso.
Le norme regionali impugnate precludono, infatti, in modo assoluto
ed indifferenziato, l’ammissibilità del rimborso delle
spese sostenute dall’assistito che si sia avvalso della cosiddetta
assistenza indiretta in tutti i casi in cui il ricorso alla medesima
non sia stato preventivamente autorizzato dagli organi competenti.
D’altra parte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari
per la tutela della salute "è garantito ad ogni persona
come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione
che il legislatore ne da attraveso il bilanciamento dell’interesse
tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente
protetti" (ex plurimis, Corte Cost. sentenze n. 267 del 1998,
n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l’altro,
deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra
in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone,
restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del
diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile
della dignità umana" (Corte Cost. sentenze n. 309 del
1999, n.267 del 1998, n.247 del 1992), il quale impone di impedire
la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto
pregiudicare l’attuazione di quel diritto.
La soluzione costituzionalmente corretta appare quella già
indicata nella citata decisione n. 267 del 1998 che permette il
differimento del controllo sui presupposti essenziali, che condizionano
il rimborso, ad un tempo successivo alla fruizione della prestazione
sanitaria, qualora comprovate ragioni di gravità ed urgenza,
che rendono indispensabile la prestazione stessa, non abbiano permesso
di chiedere ed ottenere l’autorizzazione in data anteriore.
Gennaio 2001 - a cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA
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