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Cure urgenti risarcite

La Corte Costituzionale in data 20.11.00 ha emesso sentenza di incostituzionalità (n. 509) su una disciplina della Regione Lombardia che vietava il concorso alle spese - da parte delle ASL - per prestazioni di comprovata gravità e urgenza quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione.

Ecco, di seguito la sentenza.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell’assistenza ospedaliera) nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3 della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l’assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

Le norme regionali impugnate precludono, infatti, in modo assoluto ed indifferenziato, l’ammissibilità del rimborso delle spese sostenute dall’assistito che si sia avvalso della cosiddetta assistenza indiretta in tutti i casi in cui il ricorso alla medesima non sia stato preventivamente autorizzato dagli organi competenti.

D’altra parte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute "è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne da attraveso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti" (ex plurimis, Corte Cost. sentenze n. 267 del 1998, n. 304 del 1994, n. 218 del 1994). Bilanciamento che, tra l’altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana" (Corte Cost. sentenze n. 309 del 1999, n.267 del 1998, n.247 del 1992), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto.

La soluzione costituzionalmente corretta appare quella già indicata nella citata decisione n. 267 del 1998 che permette il differimento del controllo sui presupposti essenziali, che condizionano il rimborso, ad un tempo successivo alla fruizione della prestazione sanitaria, qualora comprovate ragioni di gravità ed urgenza, che rendono indispensabile la prestazione stessa, non abbiano permesso di chiedere ed ottenere l’autorizzazione in data anteriore.

Gennaio 2001 - a cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA

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