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CURE ALL’ESTERO: NON AMMESSA L’IGNORANZA,
NEANCHE QUANDO IL PAZIENTE E’ IN FIN DI VITA
Da "Il sole 24 ore Sanità" - n. 43 11-17 novembre
2003-11-16
Quando un cittadino italiano scopre di avere un rarissimo tumore
al fegato, e nell’ospedale in cui è ricoverato i medici
dicono che è necessario intervenire chirurgicamente con assoluta
urgenza, ma che l’operazione è terribilmente complicata
e in Italia non lo sanno fare, ebbene non è il caso di farsi
prendere dal panico. Il malato terminale , secondo i giudici del
TAR Veneto, invece di far subito le valigie per andare nel miglior
centro estero notoriamente specializzato per quel tipo di tumore,
deve fare delle approfondite ricerche , perché non è
detto che i medici consultati siano effettivamente informati sull’unico
centro italiano in grado di effettuare (con relativa frequenza e
un minimo di successo) l’intervento.
Se infatti, presi dalla frenesia di sopravvivere, si vola in America,
si rischia, come è accaduto nel caso di specie, di vedersi
rifiutare il rimborso delle spese sostenute all’estero. Spese
che saranno sostenute dagli eredi, visto che il paziente nel frattempo
è deceduto. Il DM 3 novembre 1989 e la legge 595/1985 prevedono
che la partecipazione alle spese effettuate per interventi medici
all’estero da parte del SSN sia possibile solo in presenza
di due condizioni: che le prestazioni richiedano particolari professionalità
e che queste non siano ottenibili tempestivamente e adeguatamente
presso strutture mediche italiane.
Ora nessuno mette in dubbio la ragionevolezza di tali condizioni,
ma la terza sezione del TAR Veneto (decisione 5416/2003) ne ha fatto
un’applicazione fin troppo rigorosa, respingendo la domanda
di rimborso (pervenuta senza la preventiva autorizzazione, data
l’urgenza di provvedere nel caso di specie, solo perché
il centro regionale di riferimento chiamato dalla ASL competente
a esprimere ex post il parere sulla rimborsabilità della
prestazione aveva osservato che la prestazione chirurgica in questione
risultava effettuabile presso l’Università di Padova.
Per i giudici, la “percezione soggettiva della situazione
da parte di un paziente in condizioni gravissime – può
risultare alterata”, ma ciò che rileva unicamente è
il dato oggettivo (emerso, si badi bene, solo a posteriori e dopo
apposita istruttoria disposta dai giudici) che l’intervento
risultava effettuabile in Italia presso la clinica Padovana.
Ci si chiede però se sia giusto che l’amministrazione
sanitaria pretenda dal cittadino che versava in così gravi
condizioni di salute di attivarsi nella ricerca di un centro specializzato
in Italia della cui esistenza nemmeno i medici della struttura pubblica
erano a conoscenza. Se l’urgenza e la gravità della
situazione escludono la previa autorizzazione, anche il giudizio
di ammissibilità al rimborso dovrebbe tener conto di quegli
stessi elementi.
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