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CURE ALL’ESTERO: NON AMMESSA L’IGNORANZA, NEANCHE QUANDO IL PAZIENTE E’ IN FIN DI VITA

Da "Il sole 24 ore Sanità" - n. 43 11-17 novembre 2003-11-16

Quando un cittadino italiano scopre di avere un rarissimo tumore al fegato, e nell’ospedale in cui è ricoverato i medici dicono che è necessario intervenire chirurgicamente con assoluta urgenza, ma che l’operazione è terribilmente complicata e in Italia non lo sanno fare, ebbene non è il caso di farsi prendere dal panico. Il malato terminale , secondo i giudici del TAR Veneto, invece di far subito le valigie per andare nel miglior centro estero notoriamente specializzato per quel tipo di tumore, deve fare delle approfondite ricerche , perché non è detto che i medici consultati siano effettivamente informati sull’unico centro italiano in grado di effettuare (con relativa frequenza e un minimo di successo) l’intervento.

Se infatti, presi dalla frenesia di sopravvivere, si vola in America, si rischia, come è accaduto nel caso di specie, di vedersi rifiutare il rimborso delle spese sostenute all’estero. Spese che saranno sostenute dagli eredi, visto che il paziente nel frattempo è deceduto. Il DM 3 novembre 1989 e la legge 595/1985 prevedono che la partecipazione alle spese effettuate per interventi medici all’estero da parte del SSN sia possibile solo in presenza di due condizioni: che le prestazioni richiedano particolari professionalità e che queste non siano ottenibili tempestivamente e adeguatamente presso strutture mediche italiane.

Ora nessuno mette in dubbio la ragionevolezza di tali condizioni, ma la terza sezione del TAR Veneto (decisione 5416/2003) ne ha fatto un’applicazione fin troppo rigorosa, respingendo la domanda di rimborso (pervenuta senza la preventiva autorizzazione, data l’urgenza di provvedere nel caso di specie, solo perché il centro regionale di riferimento chiamato dalla ASL competente a esprimere ex post il parere sulla rimborsabilità della prestazione aveva osservato che la prestazione chirurgica in questione risultava effettuabile presso l’Università di Padova.

Per i giudici, la “percezione soggettiva della situazione da parte di un paziente in condizioni gravissime – può risultare alterata”, ma ciò che rileva unicamente è il dato oggettivo (emerso, si badi bene, solo a posteriori e dopo apposita istruttoria disposta dai giudici) che l’intervento risultava effettuabile in Italia presso la clinica Padovana.

Ci si chiede però se sia giusto che l’amministrazione sanitaria pretenda dal cittadino che versava in così gravi condizioni di salute di attivarsi nella ricerca di un centro specializzato in Italia della cui esistenza nemmeno i medici della struttura pubblica erano a conoscenza. Se l’urgenza e la gravità della situazione escludono la previa autorizzazione, anche il giudizio di ammissibilità al rimborso dovrebbe tener conto di quegli stessi elementi.

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