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TRIBUNALE DI VENEZIA

"Consenso non informato, un danno esistenziale"

Da 24 Ore Sanita' N. 44 del 16-22 Novembre 2004

Il danno esistenziale è risarcibile anche in caso di mancata attuazione dell’obbligo di informazione verso il paziente, che non può ritenersi adempiuto con la semplice firma del modulo del consenso.
E’ quanto emerge da una recente e rivoluzionaria sentenza del Tribunale civile di Venezia
(depositata il 4 ottobre 2004), che apre la porta anche in questo campo alla risarcibilità dei danni non patrimoniali.

La vicenda risale al 1998, quando una signora affetta da disturbi cardiaci veniva ricoverata presso l’ospedale di Mirano per un intervento di sostituzione valvolare mitro-aortica.
Durante il decorso post-operatorio insorgevano gravi complicazioni e la paziente veniva colpita da un ictus embolico, con conseguenti emiparesi, afasia motoria e perdita della capacità di provvedere a se stessa.

All’inizio del 2000, la paziente citava in giudizio la USSL n.13, non per contestare le modalità di esecuzione della prestazione chirurgica, ma sostenendo di non essere stata informata in maniera adeguata sulle eventuali complicanze dell’intervento.
La donna aveva infatti sottoscritto il modulo del consenso, ma senza che le venissero concretamente spiegati i rischi connessi all’operazione. In sostanza i sanitari si sarebbe limitati a generiche rassicurazioni in merito alla quotidianità dell’intervento.

Il giudice unico, Roberto Simone, richiamando il codice di deontologia medica, non ha ritenuto sufficiente per la formazione di un consenso validamente informato la sottoscrizione del modulo relativo, affermando che la questione “non può certo ridursi all’espletamento di un passaggio di natura burocratica”.

Né, in sede d’istruttoria, è emersa la prova di idonee informazioni (adeguate al livello di cultura e di emotività della paziente, nonché delle sue capacità di discernimento) “sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive terapeutiche e sulle verosimili conseguenze della terapia e della mancata terapia”

Stabilita quindi la responsabilità della struttura sanitaria, il tribunale è passato a esaminare le “conseguenze pregiudiziali risarcibili”.
Ed è qui che la motivazione contiene la grande novità: attenendo il consenso “al piano dei diritti della personalità e, più nel dettaglio, quello all’autodeterminazione in ordine alla propria salute”, il pregiudizio di natura non patrimoniale può ben circoscriversi al piano esistenziale, da intendersi “come riparazione correlata alla privazione del diritto alla scelta consapevole”.
Infatti , la lettura in chiave costituzionale dell’art. 2059 CC (sulla risarcibilità dei danni morali) porta a dare rilievo anche in ambito contrattuale ai danni non patrimoniali, sempre che i relativi interessi possano ritenersi inclusi nell’ambito di tutela del contratto.
Ed è proprio questo il caso della paziente: l’operato dei sanitari ha finito per espropriarla del suo diritto a scegliere in ordine alla propria esistenza. E ciò ha portato alla condanna dela USSL al risarcimento record, stabilito in via equitativa, di 100mila euro, e al pagamento di circa 14mila euro (più interessi) per le spese di giudizio.

Andrea Venza

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