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Nuove
disposizioni di legge per congedi per gravi motivi familiari
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11.10.00 è stato pubblicato
il Decreto 21.7.00, n. 278, del Ministro per la Solidarietà
Sociale, che regolamenta i congedi per gravi motivi familiari. Tale
decreto era stato previsto dalla legge n. 53/2000, "Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità, per
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei
tempi delle città".
La lavoratrice o il lavoratore, dipendenti pubblici o privati,
possono richiedere, per gravi motivi familiari, un periodo di congedo,
continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco
della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa secondo
il calendario comune (compresi i giorni festivi e non lavorativi),
con diritto a rientrare eventualmente nel posto di lavoro anche
prima del termine del congedo. In tale periodo il dipendente conserva
il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può
svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il congedo
non è computato nell’anzianità di servizio né
ai fini previdenziali.
Il congedo può essere preso per assistere la situazione
personale di un componente della propria famiglia anagrafica, del
coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli o sorelle
e dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado
anche se non conviventi.
Per gravi motivi si intendono le situazioni, riferite ai familiari
prima indicati, esclusa la persona per assistere la quale si richiede
il congedo, derivanti da patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia
personale, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi
clinici, ematochimici e strumentali o che richiedono la partecipazione
attiva del familiare nel trattamento sanitario. Lo stesso diritto
è esteso ai casi di patologia infantile e dell’età
evolutiva, per la quale il programma terapeutico richiede il coinvolgimento
dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Tali
situazioni devono essere provate presentando idonea documentazione
del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale, o del medico
di medicina generale, o del pediatra di libera scelta.
Inoltre il Decreto chiarisce che, se più favorevoli, si
applicano le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.
Si tratta, come si può capire, di disposizioni che riguardano
anche i familiari dei portatori di m.i.c.i., per i quali può
essere conveniente utilizzarne i benefici. Certamente va rilevato
che, se da un lato si garantisce il posto di lavoro, dall’altro
il mancato percepimento della retribuzione comporta, in molti casi,
l’impossibilità ad usufruire di questa opportunità
offerta dal legislatore.
Novembre 2000 - a cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA
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