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Nuove disposizioni di legge per congedi per gravi motivi familiari

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11.10.00 è stato pubblicato il Decreto 21.7.00, n. 278, del Ministro per la Solidarietà Sociale, che regolamenta i congedi per gravi motivi familiari. Tale decreto era stato previsto dalla legge n. 53/2000, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

La lavoratrice o il lavoratore, dipendenti pubblici o privati, possono richiedere, per gravi motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune (compresi i giorni festivi e non lavorativi), con diritto a rientrare eventualmente nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo. In tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il congedo può essere preso per assistere la situazione personale di un componente della propria famiglia anagrafica, del coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli o sorelle e dei portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado anche se non conviventi.

Per gravi motivi si intendono le situazioni, riferite ai familiari prima indicati, esclusa la persona per assistere la quale si richiede il congedo, derivanti da patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali o che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. Lo stesso diritto è esteso ai casi di patologia infantile e dell’età evolutiva, per la quale il programma terapeutico richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà. Tali situazioni devono essere provate presentando idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale, o del medico di medicina generale, o del pediatra di libera scelta.

Inoltre il Decreto chiarisce che, se più favorevoli, si applicano le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro.

Si tratta, come si può capire, di disposizioni che riguardano anche i familiari dei portatori di m.i.c.i., per i quali può essere conveniente utilizzarne i benefici. Certamente va rilevato che, se da un lato si garantisce il posto di lavoro, dall’altro il mancato percepimento della retribuzione comporta, in molti casi, l’impossibilità ad usufruire di questa opportunità offerta dal legislatore.

Novembre 2000 - a cura della Federazione A.M.I.C.I. ITALIA

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